WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

Responsabilità del collegio sindacale: modificato l’art. 2407 c.c.

31 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 73 del 28 marzo 2025, la Legge 14 marzo 2025, n. 35, che modifica l’art. 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

In particolare, l’art. 2407 c.c. è così sostituito (nel secondo comma e aggiungendo un quarto comma):

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

  • per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
  • per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
  • per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429, concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.

I sindaci, pertanto, risponderanno del danno cagionato alla società, in solido con gli amministratori, entro il limite stabilito in base al compenso percepito, sulla base di tre scaglioni di riferimento. 

Si stabilisce inoltre un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso gli stessi, con decorrenza dal momento del deposito della relazione dei componenti del collegio sindacale, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03

Iscriviti alla nostra Newsletter