La sentenza in epigrafe ha ad oggetto la domanda, da parte del fallimento di una società, di risarcimento dei danni subiti da quest’ultima in conseguenza di talune condotte del proprio liquidatore già amministratore unico.
In particolare, tra le condotte contestate al liquidatore convenuto vi era il compimento di un’operazione immobiliare che ha avuto esito negativo e l’omessa estinzione di alcuni debiti pertinenti ad un ramo d’azienda ceduto dalla società. Rispetto alla relativa cessione, il convenuto sosteneva che il soggetto cessionario del ramo avrebbe dovuto provvedere all’estinzione degli stessi debiti.
Il Tribunale di Milano, preso atto della mancata puntuale giustificazione della relativa scelta gestoria da parte del convenuto (che avrebbe dovuto dimostrare l’idoneità in concreto dello specifico atto al perseguimento dell’oggetto sociale e l’aderenza ai principi di diligenza del compimento di tale scelta) ha qualificato la citata operazione immobiliare «manifestamente estranea all’oggetto sociale».
In merito alla cessione di ramo, questa evidentemente «non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.)» né tantomeno i pregiudizi subiti dalla società in conseguenza del mancato pagamento degli stessi. Al più, l’integrale pagamento del prezzo da parte del cessionario avrebbe il solo effetto di mitigare tali pregiudizi.