La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si pronuncia in primis sull’esercizio del diritto di ispezione riconosciuto al socio non amministratore ex art. 2476 c.c., comma 2 e sulla conseguente responsabilità dell’amministratore che impedisce od ostacola i poteri di controllo e di revisione di soci, organi sociali e società di revisione ex art. 2625 c.c., comma 1. In secundis, effettua delle precisazioni in tema di responsabilità dell’amministratore relativamente al reato di cui all’art. 388 c.p. comma 2, i.e. l’inottemperanza di un provvedimento del giudice.
Quanto al primo profilo, gli Ermellini chiariscono che il socio non avente funzioni gestorie/amministrative è titolare di un «diritto potestativo ad avere pieno accesso a tutti gli atti concernenti l’amministrazione sociale», la cui violazione è perseguibile allorquando impedisca al socio di esercitare le funzioni di controllo di regolarità della gestione della società. Inoltre, per far sì che sia integrata la fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 2625 c.c. è necessaria una condotta commissiva dell’amministratore che occulti i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari (nel caso di specie i fatti contestati riguardano l’omessa compilazione dei libri contenenti i verbali delle assemblee dei soci, l’omessa pubblicazione di bilanci d’esercizio regolarmente approvati, l’omessa annotazione in un verbale d’assemblea dell’avvenuto mutamento dell’oggetto sociale disposto unilateralmente dall’amministratore senza previo assenza dei soci).
La Corte puntualizza inoltre che la ratio legis dell’art. 388 c.p. è quella di garantire l’effettività dei provvedimenti del giudice e non di salvaguardare l’autorità degli stessi; va da sè che l’inottemperanza dei provvedimenti del giudice (nel caso di specie un provvedimento di urgenza emesso ex art. 700 c.p.c. con il quale si dispone il sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una società gestita dall’imputato) è penalmente rilevante allorquando si eluda un obbligo non coattivamente eseguibile. Rientra in questa ipotesi la condotta dell’amministratore che viola il provvedimento di sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti, omettendo scientemente di consegnare al custode giudiziario i documenti contabili ed amministrativi, così impedendo di ricostruire l’entità del patrimonio sociale.