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Giurisprudenza

Responsabilità dell’amministratore per mala gestio connessa al rilascio di ricevute bancarie

2 Febbraio 2017

Gioia Ronci

Tribunale di Milano, 8 agosto 2016, n. 9642

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9642/2016, si esprime in tema di azione per il risarcimento del danno ex art. 2476, comma 6, c.c., proposta dalla banca creditrice nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata. A tale amministratore veniva addebitata la mala gestio tenuta in occasione del rilascio di diverse ricevute bancarie, ottenute in via anticipata dalla banca, nei confronti di alcune società debitrici ma in assenza di un effettivo credito sottostante. Per tali somme accreditate dalla banca, la società si era quindi resa inadempiente all’obbligo di restituzione.

Il Tribunale affronta innanzitutto la questione della legittimazione ad agire da parte della banca creditrice ex art. 2476, comma 6, c.c., affermando che tale azione è concessa ai terzi (tra cui in primis i creditori) per il danno che il loro patrimonio subisce direttamente per effetto della mala gestio dell’amministratore. La responsabilità di cui alla norma de qua – letteralmente analoga all’art. 2395 c.c. -, legittimando (il socio e) il terzo a ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal comportamento doloso o colposo dell’amministratore, assume natura aquiliana in ragione dell’assenza di un vincolo negoziale tra amministratore e terzo. Detta qualificazione da parte del giudice di primo grado è in linea con la recente giurisprudenza di legittimità sul punto; la conseguenza è inoltre la risarcibilità della lesione di un diritto soggettivo patrimoniale (del socio o) del terzo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società.
Il Collegio conclude quindi che la banca è pienamente legittimata ad agire per il risarcimento del danno occorso alle proprie ragioni creditorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476, comma 6, e 2043 c.c..

Nel merito, il Tribunale rileva poi che l’azione di cui all’art. 2476, comma 6, c.c., richiamato quanto già osservato sopra circa la sua natura extracontrattuale, presuppone un atto gestorio illecito dell’amministratore, un danno direttamente cagionato al terzo, nonché un rapporto di causalità giuridica tra i requisiti di cui sopra. Ne segue l’onere, incombente in capo all’attore, di allegare e provare l’illecito atto di gestione dell’amministratore, il dolo o la colpa e il nesso causale tra comportamento e danno.

Nel caso di specie il Collegio rinviene la responsabilità dell’amministratore per il risarcimento del danno sofferto dalla banca creditrice. Ed infatti, il comportamento decettivo e fraudolento dell’amministratore viene desunto dalla reiterata presentazione di ricevute bancarie non fondate su reali rapporti commerciali intrattenuti con le società debitrici, sulla base delle quali egli aveva indebitamente ottenuto somme a titolo di anticipo sul dovuto. Infine, la lesione patrimoniale subita dalla banca è considerata conseguenza immediata e diretta del comportamento fraudolento dell’amministratore, poiché egli ha determinato l’accredito in favore della società amministrata di somme poi non recuperate né dai soggetti falsamente indicati come debitori né dalla società stessa, dimostratasi insolvente.

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