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Giurisprudenza

Responsabilità della banca in caso di pagamento illegittimo di assegno non trasferibile

12 Novembre 2018

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez VI, 4 luglio 2018, n. 17426 – Pres. Amendola, Rel. Positano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha confermato la natura contrattuale della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore evidenziando, altresì, a carico della banca, un chiaro obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

In particolare, ha rilevato come, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello, prendendo espressamente in esame il profilo relativo alla diligenza da adottare nell’identificazione del prenditore dell’assegno, abbia motivatamente affermato di non poter escludere la responsabilità della ricorrente, la quale non aveva dimostrato che l’inadempimento non le era imputabile.

Circa la natura della responsabilità del soggetto incaricato del pagamento esistono due indirizzi giurisprudenziali: il primo non configura un’obbligazione risarcitoria della banca verso il prenditore, bensì l’obbligazione cartolare originaria che non è stata validamente adempiuta e che deve perciò essere ancora adempiuta con un nuovo pagamento a favore del legittimato, senza che rilevi la difficoltà nell’identificazione del presentatore del titolo (exmultis Cass. Civ. n. 14777/2016). Il secondo, seguito nella pronuncia in oggetto, afferma, invece, che chi esegue il pagamento risponde verso l’effettivo prenditore soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo, posto che la norma di cui all’art. 43 comma 2 non deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (ex. multis Cass. Civ. n. 26947/2016).

Ed è proprio confermando tal indirizzo e richiamando a sé la pronuncia Cass.Civ. n. 14712/2007 intervenuta a comporre un precedente contrasto circa la natura della responsabilità in esame che la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato come non sia più sostenibile la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore poiché una responsabilità oggettiva è prospettabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato.

Infine, rigettando il ricorso, è stato opportunamente ribadito come la condotta tenuta dal traente non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo. L’evento successivo, si ricorda, è chiaramente da ascrivere alle condotte realizzate dall’istituto di credito o postale che ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo così esser invocata, al fine di delineare una responsabilità concorrente del soggetto traente, la disciplina prevista dagli art. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

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