La Corte di Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 20292 del 2011; Cass. n. 6513 del 2014), ha affermato che nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Nel caso di specie, la banca non ho potuto rilevare a prima vista la falsificazione della sottoscrizione, presentando le sigle apposte agli assegni caratteristiche analoghe.