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Giurisprudenza

Responsabilità della banca per spedizione via posta di un assegno

28 Giugno 2022

Cassazione Civile, Sez. VI, 24 giugno 2022, n. 20477 – Pres. Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 20477 del 24 giugno 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di responsabilità della banca per la spedizione via posta di un assegno di traenza intercettato e riscosso da un soggetto non legittimato.

In particolare, evidenzia la Cassazione, l’invio mediante posta ordinaria di un assegno, quantunque provvisto di clausola di non trasferibilità, costituisce, nel caso di sottrazione e riscossione da un soggetto non legittimato, comportamento idoneo a concretizzare il concorso di colpa del mittente.

Infatti, le modalità di trasmissione e consegna adottate dal servizio postale, comportano per il mittente un’esposizione consapevole e volontaria ad un rischio maggiore rispetto a quello consentito dal rispetto delle regole di ordinaria prudenza e diligenza, e dunque come un antecedente essenziale dell’evento dannoso, in concorso con il comportamento eventualmente colposo adottato dalla banca nell’identificazione del presentatore del titolo.

I parametri di diligenza della banca per il pagamento di un assegno di traenza

Con riferimento al concorso colposo della banca, la Corte di Cassazione ha evidenziato i parametri di diligenza che il banchiere deve osservare in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile.

In particolare, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificare il presentatore del titolo, la diligenza professionale deve essere valutata conformemente ai parametri individuati dall’articolo 1176, comma 2, c.c. (Diligenza nell’adempimento), che è norma elastica, da interpretare alla luce dei principi dell’ordinamento, così come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.

In tali parametri non rientra la raccomandazione espressa dall’ABI con la circolare del 7 maggio 2001, che evidenzia l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di chiedere due documenti d’identità con fotografia a chi si presenti per la riscossione del titolo.

A tale raccomandazione, infatti, non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non è rinvenibile negli standard di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, dato che l’identificazione dei soggetti viene svolta normalmente mediante il controllo di un solo documento d’identità personale.

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