WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Responsabilità della società emittente nei confronti dei sottoscrittori in caso di non veridicità del prospetto d’offerta

23 Marzo 2020

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Milano, 25 marzo 2019, n. 2876 – Pres. Riva Crugnola

Di cosa si parla in questo articolo

Un investitore agisce nei confronti della società emittente per il risarcimento del danno subito a seguito del sostanziale azzeramento del valore delle azioni, deducendo la sussistenza del nesso di causalità tra gli investimenti effettuati e la falsità delle informazioni diffuse dalla società attraverso il prospetto informativo ex art. 94 T.U.F. relativo all’operazione di aumento di capitale, i bilanci di esercizio, le relazioni trimestrali e semestrali ed i comunicati price sensitive.

Il Tribunale richiama sul punto il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, per cui “In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d’investimento del sottoscrittore” (Cass. Sez. 1, 11 giugno 2010, n. 14056). Tale affermazione si fonda su una valutazione “ragionevole” dei comportamenti dei soggetti che si muovono in un mercato regolamentato, risultando altresì coerente con l’insieme di regole di trasparenza previste in materia dal legislatore.

Con riferimento alla quantificazione del danno occorre tenere conto della differenza tra l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato ed il suo minor valore al momento del c.d. disvelamento del vero, ma anche dell’andamento del mercato di borsa nel periodo di riferimento e, in particolare, dei titoli di società dello stesso settore dell’emittente, dovendosi presumere che l’investitore si sarebbe in ogni caso rivolto al mercato borsistico per i propri investimenti.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter