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Giurisprudenza

Responsabilità dell’amministratore e liquidazione del danno in via equitativa

6 Aprile 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 05 gennaio 2022, n. 198 – Pres. Scaldaferri, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

Massima Ufficiale

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