Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 445 del 27 marzo 2024, si è pronunciata in tema di responsabilità dell’intermediario (nel caso di specie una banca) e decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, in relazione ad una vendita di azioni non quotate.
In particolare, ha affermato che, in tema di vendita di azioni non quotate su un mercato regolamentato da parte di una banca, il termine di prescrizione decennale, cui sono sottoposti i diritti alla risoluzione ed al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, decorre non dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo, ma dal momento in cui “il fatto lesivo, vale a dire l’inadempimento, è obiettivamente percepibile e riconoscibile” dal cliente.
La sentenza sottolinea poi, in materia di responsabilità dell’intermediario, che gli obblighi informativi di cui agli artt. 21 TUF e 27 Reg. Intermediari “non vengono meno neppure nell’ipotesi in cui l’operazione abbia luogo su richiesta dell’investitore, in quanto anche in una simile eventualità l’intermediario è tenuto ad una condotta diligente e deve fornire le informazioni necessarie a garantire che l’investitore compia una scelta ragionevole” e che “deve infatti ritenersi necessaria la dimostrazione di avere reso edotto il cliente in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dello specifico strumento finanziario oggetto dell’operazione”.
Il mancato assolvimento di tali obblighi da parte dell’intermediario, comporta il grave inadempimento dell’istituto finanziario, che implica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.