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Giurisprudenza

Responsabilità extracontrattuale dell’intermediario per fatto del promotore finanziario ed onere probatorio in capo al cliente

1 Febbraio 2017

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

Cassazione Civile, Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16616

Di cosa si parla in questo articolo

Nel giudizio di risarcimento dei danni cagionati al cliente, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, è inapplicabile la norma che, all’art. 23, co. 6, TUF, pone a carico del soggetto abilitato l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta qualora il cliente faccia valere nei suoi confronti una responsabilità extracontrattuale per fatto altrui. La norma citata opera, infatti, soltanto qualora l’investitore agisca nei confronti del soggetto abilitato a titolo di responsabilità contrattuale.

 

Per l’effetto, non è sufficiente che l’investitore si limiti ad allegare l’inadempimento dell’intermediario ritenendo sussistente in capo a quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, il danno lamentato sarebbe stato cagionato dalla condotta del promotore finanziario che avrebbe illecitamente incassato degli assegni tratti dai clienti. A tal riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto astrattamente applicabili le norme di cui all’art 31 TUF, che regola la responsabilità degli intermediari per gli illeciti dei promotori finanziari.

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