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Giurisprudenza

Responsabilità gestoria degli amministratori in caso di “decanalizzazione”

17 Febbraio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Tribunale di Milano, 20 ottobre 2015, n. 11941

Di cosa si parla in questo articolo

La condotta dell’amministratore di società il quale, preordinatamente, dapprima richieda ad una banca l’anticipazione degli importi riportati in alcune fatture e, successivamente, faccia divergere i pagamenti delle medesime, effettuati dai clienti, dal conto “autoliquidante” aperto presso la banca che tali crediti aveva anticipato su conti diversi (cd. diversione o decanalizzazione), è condotta che, in quanto preordinata ad escludere ab origine l’adempimento delle condizioni contrattuali stipulate con la banca terza contraente, è in grado di fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore ex art. 2395 cod. civ..

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