La condotta dell’amministratore di società il quale, preordinatamente, dapprima richieda ad una banca l’anticipazione degli importi riportati in alcune fatture e, successivamente, faccia divergere i pagamenti delle medesime, effettuati dai clienti, dal conto “autoliquidante” aperto presso la banca che tali crediti aveva anticipato su conti diversi (cd. diversione o decanalizzazione), è condotta che, in quanto preordinata ad escludere ab origine l’adempimento delle condizioni contrattuali stipulate con la banca terza contraente, è in grado di fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore ex art. 2395 cod. civ..
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