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Giurisprudenza

Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore e onere probatorio dell’investitore

4 Gennaio 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32514 – Pres. Cristiano, Rel. Bisogni

Di cosa si parla in questo articolo

Al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale.

In questa prospettiva grava sull’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario quello di provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore.

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