Con la sentenza in commento la Suprema Corte afferma il principio secondo cui l’intermediario finanziario, al fine di escludere la responsabilità stabilita a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai propri promotori, non solo non può invocare, quale specifica causa di esclusione della responsabilità il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest’ultimo si sia poi illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dalla specifica disciplina regolamentare, ma neppure può addurre tale circostanza come concausa dal danno subito dall’investitore al fine di richiedere una riduzione dell’ammontare del risarcimento dovuto.
La vicenda originava dalla condanna dell’intermediario al refusione del danno subito da un investitore che aveva consegnato al promotore finanziario un assegno, lasciando in bianco in nome del prenditore. Al riguardo, nonostante il Regolamento Consob vigente ratione temporis imponesse l’obbligo del promotore di ricevere esclusivamente assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operava e muniti di clausola di non trasferibilità, la Cassazione rigetta il ricorso incidentale promosso dall’istituto di credito e volto a far dichiarare il concorso di colpa del cliente nella causazione del danno, rilevando come una regola che è diretta a tutelare l’interesse del risparmiatore non può tradursi in onere di diligenza posto a suo carico e che pertanto la sua violazione da parte del promotore si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall’illecito.