Ferma restando la responsabilità oggettiva della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario- ex art. 43, secondo comma, della Legge assegni-, non è esclusa la configurabilità del concorso di colpa del soggetto traente in virtù di una condotta sorretta da colpa generica, comunque qualificata, in capo al quale può essere espressamente riconosciuta la concorrente responsabilità pur trattandosi di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo d’identificazione del portatore.
In questa recente sentenza la Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta sull’annosa questione circa la natura oggettiva della responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, ribadendo il suo orientamento prevalente (cfr., ex multis, Cass. n. 7949/2010, Cass. n. 3405/2016), ossia affermando la responsabilità della banca, sia essa trattaria o girataria, a prescindere da eventuali sue colpe.
Al contempo, ai giudici di legittimità viene offerta l’occasione per affrontare congiuntamente il tema della configurabilità del concorso di colpa del soggetto traente l’assegno erroneamente incassato. Difatti, si afferma con pari rigore che, pur qualificando la responsabilità della banca negoziatrice come oggettiva, la colpa concorrente del soggetto traente non può essere esclusa, anzi la stessa viene espressamente riconosciuta attraverso un’argomentazione logico-giuridica che si pone come quid novi nelle riflessioni giurisprudenziali condotte dal giudice nomofilattico sul tema in esame.
L’art. 43, comma secondo, della Legge assegni (R.D. n. 1736/1933), di consueto posto a fondamento della suddetta “responsabilità senza colpa”, viene ora invocato a sostegno di un’interpretazione estensiva facente leva sulla formulazione generica del disposto normativo, in analogia con un’interpretazione similare formulata in passato con riguardo all’art. 41, stesso decreto: la dizione «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso» si riferisce, secondo la Suprema Corte, tanto alla banca trattaria quanto alla banca girataria, in osservanza dei doveri di diligenza e cautela scaturenti dal mandato a queste conferito, e di conseguenza varrebbe ad identificare come possibile responsabile concorrente anche un soggetto diverso da quello cui incombe l’obbligo d’identificazione del prenditore. Tra questi rientra a pieno titolo il traente, il quale abbia posto in essere una condotta irrispettosa dei canoni di prudenza, sia di natura omissiva che commissiva, e, pertanto, integrante gli estremi della colpa sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Nel caso di specie, la società attrice in primo grado, traente l’assegno non trasferibile, aveva inviato lo stesso per mezzo di posta ordinaria. Questo era poi stato incassato da un soggetto diverso dal legittimo prenditore presso la banca negoziatrice convenuta, cosicché aveva dovuto essere emesso un secondo assegno di pari importo in favore del vero beneficiario. Il giudice di prime cure aveva sancito il concorso di colpa nella misura del 50 % della società traente e della banca negoziatrice, con conseguente totale compensazione delle spese di lite, conclusione confermata dalla competente Corte d’Appello territoriale. A questo punto l’attrice, parzialmente soccombente nella fase di merito, proponeva ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, tre dei quali precipuamente rilevanti in quanto racchiudono il nucleo delle argomentazioni dalle quali la Corte ha tratto il principio di diritto sancito in questa sede.
Pertanto, nell’esame congiunto dei suddetti motivi i giudici di Piazza Cavour ribadiscono l’orientamento prevalente nel ritenere che la responsabilità della banca negoziatrice abbia carattere oggettivo, ma al contempo al riconoscono espressamente la possibile concorrente responsabilità anche di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno, ossia, nel caso di specie, in capo alla società attrice traente l’assegno, resasi autrice di una condotta connotata dal profilo soggettivo della colpa.
In conclusione, la Suprema Corte respinge il ricorso.