Alle Sezioni Unite della Cassazione la questione in ordine ai limiti della responsabilità ex art. art. 43, comma 2, R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) della banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario e che risponde del pagamento così effettuato. Il contrasto nasce da due orientamenti contrapposti: il primo, che nega efficacia liberatoria al pagamento in favore del legittimato apparente; il secondo, secondo cui il pagamento in favore del non legittimato risulta privo di effetto liberatorio per chi lo esegue soltanto se non sia stata usata la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore dell’assegno.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10