Il Consiglio UE ha adottato la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abrogherà la Direttiva 85/374/CEE.
Le nuove norme sulla responsabilità sono volte a tener maggiormente conto del fatto che oggi molti prodotti hanno caratteristiche digitali e che l’economia sta diventando sempre più circolare: a causa degli sviluppi tecnologici, dei nuovi modelli di business dell’economia circolare e delle catene di fornitura sempre più globali, l’UE ha deciso di migliorare le proprie norme sulla responsabilità.
L’aggiornamento affronta anche le difficoltà incontrate dalle persone danneggiate nel raccogliere prove per dimostrare la responsabilità, soprattutto quando si tratta di nuove tecnologie.
Le nuove norme sulla responsabilità per danno da prodotti non vanno solo a vantaggio dei consumatori, ma incoraggiano anche la diffusione e l’adozione di nuove tecnologie e offrono chiarezza giuridica e condizioni di parità ai produttori.
In sintesi, gli interventi relativi alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, si collocano nei seguenti ambiti:
– Economia digitale: la nuova direttiva estende la definizione di “prodotto” ai file di fabbricazione digitale e al software; inoltre, le piattaforme online potranno essere ritenute responsabili di un prodotto difettoso venduto sulla loro piattaforma, come qualsiasi altro operatore economico
– Economia circolare: quando un prodotto viene riparato e aggiornato al di fuori del controllo del produttore originale, l’azienda o la persona che ha modificato il prodotto deve essere ritenuta responsabile
– Divulgazione delle prove: il diritto al risarcimento è stato reso più semplice garantendo che una persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale possa richiedere l’accesso alle prove pertinenti a disposizione del produttore per poter dimostrare il proprio diritto
– Prodotti acquistati da produttori extra-UE: in base alle nuove norme, per garantire che i consumatori siano risarciti per i danni causati da un prodotto fabbricato al di fuori dell’UE, la società che importa il prodotto o il rappresentante del produttore straniero con sede nell’UE possono essere ritenuti responsabili dei danni
– Onere della prova: quando il consumatore danneggiato si trova di fronte a difficoltà eccessive per dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale tra la sua difettosità e il danno, un tribunale può decidere che il ricorrente sia tenuto a dimostrare solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che la sua difettosità sia una probabile causa del danno.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri hanno due anni per recepirla nel proprio diritto nazionale.