Con Sentenza n. 33436 dell’11 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di responsabilità per debiti fiscali in caso di scissione societaria.
La responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta precedenti ad un’operazione di scissione parziale, prevista dall’articolo 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e confermata, per quanto riguarda le somme inerenti le violazioni tributarie, dall’articolo 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, risulta differente rispetto a quella relativa alle obbligazioni civili, che è invece soggetta ai limiti previsti dagli articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c..
Infatti, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo in via solidale ma anche in modo illimitato a tutte le società partecipanti all’operazione, in modo indipendente dalle quote di patrimonio assegnato con la scissione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, in quanto corrispondente alla necessità di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.
La diversità di trattamento fra obbligazioni civilistiche e obbligazioni tributarie in caso di scissione dev’essere ricondotta alla specialità dei crediti tributari, e all’esigenza di perseguire l’equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico, per cui tale specialità giustifica, in caso di scissione societaria, una disciplina differenziata, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, affinché l’Amministrazione finanziaria non. subisca pregiudizio dall’operazione di scissione (Corte cost. n. 90 del 2018).
Analoghe considerazioni devono essere svolte in tema di IVA: a differenza della previsione di cui al comma 12 dell’articolo 16 della legge n. 537/93, che si occupa solamente della scissione totale, non deve distinguersi tra società beneficiarie a seconda che la scissione sia totale o parziale, ottenendosi, altrimenti, il risultato di riconoscere una tutela meno ampia al fisco proprio per un tributo armonizzato, come l’IVA.