In tema di scissione parziale, la Corte di Cassazione afferma la responsabilità solidale illimitata della società beneficiaria in materia tributaria, con ciò confermando il proprio precedente orientamento (Cass. 24 giugno 2015, n. 13059; v. anche Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 90).
La Cassazione precisa infatti che, mentre l’art. 2506-quater, comma 3°, cod. civ. prevede in via generale che la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa sia limitata dal valore effettivo del patrimonio netto assegnatole, questa limitazione non trova applicazione con riferimento ai debiti fiscali. La giustificazione della maggiore tutela del fisco deve in particolare essere individuata secondo la Corte «nella neutralità impositiva della scissione, in quanto operazione puramente organizzativa, che non dà luogo a plusvalenze» e «nel diritto della società beneficiaria escussa per l’intero dall’Amministrazione finanziaria di agire in regresso nei confronti delle altre società coobbligate per quanto pagato in eccedenza rispetto al limite di cui all’art. 2506-quater c.c.».
A sostegno di questa impostazione, la S.C. richiama in particolare l’art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917/1986, che prevede che le società beneficiarie “sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito”, nonché l’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, norma che chiarisce che “nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.”
In secondo luogo, la Corte chiarisce che la disciplina fiscale della scissione non prevede neppure alcun beneficio di escussione in favore delle società beneficiarie, a differenza di quanto avviene in ambito civilistico, ove il carattere sussidiario della responsabilità solidale delle società beneficiarie emerge dal disposto dell’art. 2506-quater, comma 3, cod. civ.