Il caso in esame ha ad oggetto la domanda svolta dal ricorrente per l’accertamento della responsabilità della Banca in ordine all’avvenuto incasso di un assegno circolare clonato, nonostante l’originale fosse rimasto sempre in possesso del richiedente il titolo.
Il Collegio Arbitrale di Bologna ha stabilito che nei casi di clonazione di un assegno circolare portato all’incasso sussiste la responsabilità solidale degli intermediari per non aver adottato tutte le moderne tecnologie che rendano impossibile o particolarmente difficoltosa la perpetrazione di illeciti ed, in particolare, le misure di sicurezza ritenute obbligatorie dall’ABI, quali la microforatura, la stampa del codice Data Matrix, la dimensione ed altre caratteristiche relative all’accordo CMC7. La mancata adozione di siffatti accorgimenti idonei a escludere rischi nei confronti di soggetti – i clienti – che non sono in grado di determinare alcun apporto causale rispetto all’evento, comporta la declaratoria della conseguente responsabilità solidale per la falsificazione del titolo a carico degli intermediari convenuti.
Sempre secondo il Collegio Arbitrale sussiste il concorso di colpa a carico del soggetto che ha inviato ad uno sconosciuto contattato su internet la fotografia dell’assegno circolare, rendendo così possibile la più facile clonazione del titolo. Ai sensi dell’art. 1227, comma 1,c.c. se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Per le motivazioni innanzi esposte, il Collegio ha condannato l’intermediario evocato nel procedimento al pagamento in favore del ricorrente del 70% della somma rivendicata.