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Giurisprudenza

La responsabilità solidale dell’Advisor finanziario

11 Marzo 2024

Nicolò Massaro

Tribunale di Venezia, 18 agosto 2023, n. 1486 – Pres. Rel. Dott.ssa Guzzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1486 del 18 agosto 2023, il Tribunale di Venezia si è pronunciato in merito alla responsabilità dell’Advisor finanziario, dichiarandolo solidalmente responsabile con l’amministratore, per aver posto in essere operazioni dannose per la società, poi fallita.

In particolare, venivano contestate al convenuto due operazioni: la prima relativa all’acquisto di un credito IVA poi rivelatosi azzerato e quindi inesigibile per la società; la seconda, invece, riguardante l’attività di intermediazione avente ad oggetto l’accollo di un debito tributario recante profili di dubbia liceità.

Quanto alla prima operazione, la Corte ha affermato la responsabilità del convenuto sulla base del rilievo che, avendo l’advisor finanziario assistito la società non solo nella fase delle trattative precontrattuali ma anche in quella della stipula del contratto stesso, egli avrebbe dovuto verificare la documentazione consegnata e il suo rilievo in ordine all’operazione.

Il mancato esame della stessa denota, secondo la Corte, un grado di negligenza idoneo a fondare la responsabilità solidale del convenuto insieme all’amministratore della società. 

Con riferimento alla seconda delle operazioni, il Giudice ha rilevato che, alla luce delle specifiche competenze tecniche del convenuto, dovevano essergli ben note o quantomeno conoscibili le pesanti criticità della operazione in oggetto; ciononostante, egli si era adoperato al fine di mettere in contatto le società interessate.

Peraltro, sul punto, la Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mediazione, secondo cui l’intermediariosia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica) è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell’affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico”.

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