Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 aprile 2021, la Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping 2021/C 118/06.
La presente comunicazione definisce gli orientamenti sulle modalità di presentazione di una domanda di restituzione dei dazi antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2016/1036. Detti orientamenti abrogano e sostituiscono quelli pubblicati nel 2014. Gli orientamenti mirano a chiarire alle diverse parti di una procedura di restituzione le condizioni che la domanda deve soddisfare e a fornire una spiegazione esaustiva delle diverse fasi della procedura finalizzata alla restituzione.
La procedura di restituzione è intesa a restituire i dazi antidumping già corrisposti, ove risulti che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è stato eliminato o ridotto ed implica un’inchiesta riguardo alle esportazioni nell’Unione del produttore esportatore e il calcolo di un nuovo margine di dumping.
Possono chiedere una restituzione tutti gli importatori che abbiano importato merci per le quali le autorità doganali abbiano stabilito dazi antidumping.
Qualora i dazi antidumping siano stati istituiti in seguito a un’inchiesta in cui la Commissione ha fatto ricorso ad un campione di produttori esportatori per valutare il dumping a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, gli importatori possono chiedere una restituzione a prescindere dal fatto che i produttori esportatori da cui gli importatori si riforniscono fossero o no inclusi nel campionamento.