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Retail investment package: accordo in Consiglio UE su Direttiva e Regolamento

12 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha raggiunto oggi un accordo sul pacchetto normativo sugli investimenti al dettaglio (Retail investment package), volto al rafforzamento delle norme UE in materia di protezione degli investitori al dettaglio.

Il pacchetto normativo mira a sostenere i singoli consumatori che desiderano investire sui mercati dei capitali dell’UE, proteggendo meglio i loro investimenti, fornendo loro informazioni più chiare sui prodotti di investimento e garantendo maggiore trasparenza e divulgazione.

Il 24 maggio 2023 la Commissione europea aveva presentato una proposta normativa sugli investimenti al dettaglio, nell’ambito delle misure volte ad implementare l’Unione dei mercati dei capitali (UCM), ed a completare il mercato unico dei capitali.

Il Retail investment package comprende, in particolare, due proposte legislative:

  • una proposta di direttiva omnibus che modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID), la Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), Solvency II, la Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e la Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD)
  • una proposta di regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products).

Il pacchetto si propone di imporre gli stessi requisiti di trasparenza e informazione in tutta la legislazione dell’UE, per evitare sovrapposizioni.

Ciò comprende, tra l’altro, l’adeguamento delle regole di divulgazione, la garanzia che i prodotti d’investimento offrano un reale valore aggiunto agli investitori al dettaglio, la risoluzione di potenziali conflitti di interesse dovuti a incentivi, la lotta al marketing ingannevole, il mantenimento di elevati standard di qualificazione per i professionisti e il rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza, per garantire la corretta applicazione delle norme in tutta l’UE.

Con l’accordo odierno, il Consiglio è quindi pronto ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sul testo definitivo degli atti normativi.

Nella sua posizione sul retail investment package, in particolare,  il Consiglio ha formalizzato nuove disposizioni in materia di incentivi e di c.d. value for money, con l’impegno di rivederle, rispettivamente, cinque e sette anni dopo la loro entrata in vigore.

Incentivi (c.d. inducement)

Il Consiglio, in sintesi:

  • ha eliminato il divieto sugli “incentivi” (spesso indicati come “commissioni” o “commissioni di retrocessione”) ricevuti per le vendite di sola esecuzione (in cui non viene fornita alcuna consulenza all’investitore), in vigore per la consulenza indipendente sugli investimenti e la gestione del portafoglio, con limitate eccezioni.
  • al fine di rafforzare la prevenzione di potenziali conflitti di interesse, ha rafforzato le garanzie che accompagnano tutti gli incentivi con:
    • un inducement test che si applica nei casi in cui non esiste un divieto di incentivi
    • un nuovo test uniforme che specifica il dovere dei consulenti di agire nel miglior interesse del cliente
    • una maggiore trasparenza e divulgazione dei pagamenti considerati come incentivi, dei loro costi e del loro impatto sui rendimenti degli investimenti.
  • ha ulteriormente rafforzato le tutele introducendo “principi generali” da rispettare quando si pagano o si ricevono incentivi:
    • tali principi non fanno parte del test dell’incentivo in quanto tale, ma le imprese devono rispettarli in ogni momento quando pagano o ricevono incentivi da terzi, ed essere in grado di dimostrarlo alle autorità nazionali competenti;
    • gli incentivi non devono incentivare le imprese a raccomandare determinati prodotti piuttosto che altri, non devono essere sproporzionati rispetto al valore offerto e gli incentivi pagati a o accettati e trattenuti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo devono essere trattati allo stesso modo degli altri.

Value for money

Il Consiglio, in quest’ambito:

  • ha introdotto un nuovo concetto di “rapporto qualità/prezzo” per garantire che i prodotti di investimento siano offerti ai clienti al dettaglio solo se offrono un buon rapporto qualità/prezzo: in base alle nuove norme, i produttori e i distributori dovranno valutare se i costi e gli oneri relativi a un prodotto siano giustificati e proporzionati rispetto al suo rendimento, agli altri benefici e caratteristiche, ai suoi obiettivi e, se del caso, alla sua strategia
  • ha disposto che le autorità di vigilanza europee, ESMA e EIOPA, svilupperanno parametri di vigilanza dell’Unione: tuttavia, anziché essere parametri obbligatori integrati nel processo di governance dei prodotti di emittenti e distributori, essi saranno uno strumento di vigilanza, sviluppato in modo da aiutare le autorità nazionali competenti a individuare i prodotti di investimento che non offrono un buon rapporto qualità/prezzo
  • poiché i benchmark utilizzati come strumenti di vigilanza non sarebbero direttamente vincolanti per gli emittenti e i distributori, il Consiglio ha concordato di rafforzare il loro processo di governance dei prodotti con un sistema di gruppi di pari, ovvero altri prodotti d’investimento simili nell’UE, con il quali emittenti e distributori dovrebbero confrontare i loro prodotti d’investimento per stabilire se il prodotto d’investimento offre un buon rapporto qualità/prezzo; il confronto si baserebbe sulle informazioni contenute nei database gestiti dall’ESMA e dall’EIOPA
  • ha previsto che gli Stati membri potranno prevedere la possibilità per gli emittenti e i distributori di prodotti finanziari di scegliere, ai fini del confronto di mercato nei processi di valutazione del rapporto qualità-prezzo, di confrontare i loro prodotti con il pertinente parametro di vigilanza dell’Unione, anziché con un gruppo di pari
  • ha previsto che gli Stati membri le cui autorità nazionali competenti hanno sviluppato, prima del 1° luglio 2024, parametri di riferimento nazionali su costi e prestazioni per individuare i valori anomali, potranno decidere di continuare a utilizzare tali parametri nazionali, ma solo in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.
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