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Giurisprudenza

Reverse charge e operazioni soggettivamente inesistenti

8 Settembre 2022

Cassazione Civile, Sez. V, 31 agosto 2022, n. 25575 – Pres. Perrino, Rel. Triscari

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 25575 del 31 agosto 2022, la Cassazione si è espressa in materia di reverse charge e operazioni soggettivamente inesistenti.

Qualora l’operazione sia stata eseguita mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), la negazione del diritto alla detrazione iva può dirsi legittima solo sia nel caso in cui l’operazione sia oggettivamente inesistente, sia in caso di operazione soggettivamente inesistente.

Tale principio conferma quanto già statuito dalla Cassazione con pronuncia del 10 febbraio 2022, n. 4252, con cui la Corte, facendo richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL, ha enunciato il principio di diritto secondo cui:  “In tema di IVA, e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un’evasione dell’IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s’iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA“.

Elementi fattuali per la dimostrazione della frode nel reverse charge

In particolare, nella fattispecie in oggetto sussiste la frode, in quanto la società ha aderito ad un meccanismo fraudolento, quale beneficiaria finale di acquisti da una società cartiera di materiali a prezzi più contenuti, al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione, a proprio favore, del libero mercato. 

Tale comportamento presuppone la conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio; in sostanza, evidenzia la Cassazione, il giudice del gravame ha ritenuto correttamente di potere desumere l’esistenza dell’elemento soggettivo della mancanza di buona fede della contribuente da specifici elementi fattuali quali:

  • natura di società cartiera dell’emittente;
  • vantaggi economici conseguenti all’acquisto a prezzi più contenuti.

 

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