In una recente massima, l’Osservatorio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato si è espresso in merito alla revisione dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 2343-ter c.c.
In via di premessa, occorre ricordare che (i) ai sensi dell’articolo 2343 c.c., nella sua formulazione post riforma del 2003, “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale”; (ii) in alternativa, a seguito del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142, è possibile conferire beni in natura o crediti avvalendosi di strumenti alternativi, e in particolare utilizzando altri parametri di riferimento per la valutazione del bene.
Con riferimento alla modalità sub (i), come noto, il legislatore ha inteso allargare l’oggetto dei beni conferibili (oltre al solo denaro), prevedendo tuttavia uno strumento, come quello della valutazione dell’esperto designato dal Tribunale, idoneo a tutelare il principio di effettività del capitale sociale.
Il legislatore, inoltre, ha disciplinato la successiva fase di controllo della valutazione dell’esperto, prevedendo che gli amministratori della società conferitaria siano tenuti a verificarla nel termine di 180 giorni. Qualora sussistano fondati motivi, l’organo amministrativo dovrà procedere alla revisione della stima: in tale ipotesi, se il valore del bene conferito dovesse risultare inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento (cioè quello attestato dall’esperto), dovrà essere ridotto il capitale o, in alternativa, il socio conferente potrà versare la differenza o recedere.
Per quanto riguarda le modalità sub (ii), con il D. Lgs. 142/2008 si è voluto semplificare ulteriormente la disciplina dei conferimenti in natura, limitando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2343-ter e 2343-quater c.c., i casi in cui è necessaria la relazione di stima dell’esperto designato dal Tribunale.
In particolare, la stessa non sarà necessaria nel caso in cui esista un parametro di riferimento per la valutazione del bene da conferirsi e quindi nel caso di conferimento:
- “di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario”, purché il valore attribuito sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato di negoziazione degli stessi nei sei mesi precedenti il conferimento;
- di beni in natura o crediti, qualora il valore attribuito sia pari o inferiore (a) al fair value iscritto in bilancio dell’esercizio precedente (purché il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi), oppure (b) al valore risultante da una valutazione di un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento.
La ratio delle suddette norme è da ricercarsi nella volontà di permettere ai conferenti di utilizzare strumenti alternativi rispetto a quello previsto dall’articolo 2343 c.c., evitando quindi i costi connessi alla perizia dell’esperto designato dal Tribunale, e ciò tuttavia senza ridurre le tutele volte ad assicurare che il capitale sociale non risulti superiore ai valori oggettivi dei conferimenti.
Secondo uno schema simile a quello previsto dall’articolo 2343 c.c., l’articolo 2343-quater, comma 1 c.c., prevede che gli amministratori debbano verificare nel termine di 30 giorni, a seconda del bene che è stato conferito, (i) se sono intervenuti “fattori eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti”; (ii) se si sono verificati “fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nei casi in cui siano intervenuti i sopramenzionati fatti, si dovrà procedere su iniziativa degli amministratori ad una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 c.c. (i.e. nomina di un esperto designato dal Tribunale).
Si discute se gli amministratori debbano procedere al controllo sui valori dei conferimenti solo quando si verifichino i fatti previsti dalla norma (“fattori eccezionali” o “fatti nuovi rilevanti”), o debbano invece controllare le valutazioni degli asset in ogni caso, così come previsto dall’articolo 2343 c.c.
In altri termini, si discute se gli amministratori debbano limitarsi semplicemente a verificare che siano (o non siano) intervenuti fatti nuovi che compromettano la veridicità e/o l’attualità del valore del conferimento.
Sul punto, e in breve, sono ravvisabili tre orientamenti: (i) secondo un primo orientamento, che valorizza il dato letterale della norma, la verifica degli amministratori dovrebbe limitarsi a riscontrare l’avvenuto (o meno) verificarsi dei fatti “nuovi” [1]; (ii) un diverso orientamento ritiene, invece, che si dovrebbe procedere ad una integrazione tra l’articolo 2343-ter c.c. e l’articolo 2343 c.c.; pertanto, sarà necessario compiere un controllo anche ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2343 c.c. [2]; (iii) infine, secondo una terza corrente di pensiero, gli amministratori potrebbero non approvare la valutazione ottenuta secondo le modalità alternative anche a prescindere dall’intervento di fatti “anomali”, qualora la stessa non sia conforme alla legge o comunque qualora risultino minusvalenze [3].
Sul sopra descritto dibattito il Notariato Fiorentino ha precisato che, a prescindere dalla ricorrenza dei “fattori eccezionali” o dei “fatti nuovi rilevanti”, gli amministratori sono tenuti a verificare la valutazione risultante dall’applicazione degli strumenti “semplificati” previsti dall’articolo 2343-ter c.c. qualora rilevino delle minusvalenze.
Inoltre, se la minusvalenza dovesse risultare di valore superiore al quinto rispetto al valore del conferimento, gli amministratori dovranno procedere a chiedere una valutazione da parte di un esperto designato dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 2343 c.c. In tale caso, nonché nel caso in cui gli amministratori decidano di procedere ad una nuova valutazione per la ricorrenza di uno dei fatti nuovi previsti dalla norma, il conferente già in questa sede potrà recedere e troverà applicazione la disciplina dell’articolo 2343, comma 4 c.c.; conseguentemente, il socio recedente avrà diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura.
La massima notarile manifesta la volontà di tutelare l’effettività del capitale sociale, aderendo a quell’impostazione che prevede comunque un sindacato degli amministratori quando siano rilevate minusvalenze (a prescindere dal fatto che le stesse derivino da “fatti nuovi” alla valutazione precedentemente resa).
Inoltre, rinviando al criterio del “quinto” previsto dall’articolo 2343 cc., l’orientamento notarile permette di ancorare a un parametro ben preciso l’obbligatorietà per gli amministratori di ricorrere ad una valutazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale: tale soluzione scandisce quindi pedissequamente l’agire dell’organo amministrativo nella fase successiva al conferimento dei beni in natura o di crediti nelle ipotesi di conferimenti in forma semplificata di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater c.c.
[1] L. Salamone, Le verifiche della valutazione semplificata del conferimento “non in contanti”, Giurisprudenza Commerciale, 1/2010, pp. 47 ss.; F. Corsi, Conferimenti in natura “senza stima”: prime valutazioni, Giurisprudenza Commerciale, 1/2009, pp. 12 ss.; Circolare N. 11/IR del 29 giugno 2009 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, disponibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it.
[2] G. Ferri jr., La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, Rivista delle Società, 2-3/2009, pp. 253 ss.
[3] M.S. Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, Notariato, 1/2009, pp. 64 ss.; M. Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, Rivista delle Società, 1/2009, pp. 54 ss.