L’European Systemic Risk Board (ESRB) ha inviato due comunicazioni rispettivamente al Consiglio e al Parlamento UE sulla proposta della Commissione di revisione del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati over-the-counter (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR)
In particolare l’ESRB accoglie con favore questa opportunità di migliorare il quadro normativo e di vigilanza per la compensazione centrale, tuttavia ritiene di evidenziare una serie di elementi che raccomanda di incorporare nella revisione dell’EMIR al fine di rendere più sicuro il sistema finanziario.
L’ ESRB apprezza l’inclusione del requisito proposto secondo cui le controparti centrali (CCP) non dovrebbero, al meglio delle loro possibilità, detenere richieste di margini di variazione infragiornalieri, nonché il nuovo requisito secondo cui il rischio di liquidità dovrebbe ora essere misurato considerando l’inadempienza di un minimo di due entità di qualsiasi tipo, anziché dei soli membri compensatori.
Quest’ultima modifica è stata suggerita anche dall’ESRB nell’ambito della valutazione della raccomandazione ESRB/2020/062 .
È importante garantire che questi elementi non vengano indeboliti durante la revisione dell’EMIR , poiché potrebbero fornire un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire o attenuare i rischi per la stabilità finanziaria.
L’ESRB aveva anche precedentemente rilevato la necessità di rafforzare i poteri dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) all’interno dell’UE, in modo che, con l’aumento delle esposizioni verso le CCP dell’UE, il quadro giuridico e di vigilanza dell’UE rifletta adeguatamente il ruolo maggiore svolto da alcune CCP.
In questo contesto, l’ESRB accoglie con favore alcune proposte legislative della Commissione volte a rafforzare i poteri dell’ESMA nell’ambito della revisione dell’EMIR.
Le cinque aree sulle quali l’ESRB propone di intervenire sono:
1) Conto attivo. L’ESRB sostiene il requisito, incluso nella proposta della Commissione, di istituire e mantenere un conto attivo nelle CCP autorizzate nell’UE , soprattutto perché la misura riguarda solo i servizi di compensazione (per prodotti denominati) in valute (EUR e PLN) che sono identificate come di sostanziale importanza sistemica dall’ESMA.
2) Dati. L’ESRB ha ripetutamente sottolineato l’importanza di ricevere dati di alta qualità per monitorare e affrontare i rischi per la stabilità finanziaria.
3) Collateral. In passato, l’ESRB era d’accordo con l’opinione dell’ESMA secondo cui l’uso di garanzie bancarie non garantite dovrebbe essere limitato ai membri compensatori non finanziari, in quanto, secondo l’ESRB, le garanzie bancarie non forniscono garanzie sufficientemente liquide rispetto al contante o ai titoli di Stato. L’accettazione di garanzie bancarie potrebbe portare a un aumento significativo dell’interdipendenza tra banche e CCP e dovrebbe pertanto essere limitata sia in termini di quantità che di destinatari (ossia solo alle controparti non finanziarie).
4) La procedura di non obiezione. L’ESRB è generalmente favorevole all’introduzione di una procedura di non obiezione che consenta di estendere l’ambito delle attività o dei servizi inclusi nella proposta di regolamento, in quanto ciò potrebbe ridurre l’onere normativo sulle CCP dell’UE e migliorarne la competitività.
5) Meccanismo di monitoraggio congiunto. L’ESRB apprezza tutti gli sforzi per rendere più efficiente ed efficace la vigilanza delle CCP dell’UE e per valutare tempestivamente i rischi per la stabilità finanziaria.