Il Consiglio dei ministri riunitosi venerdì 15 aprile 2016 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Di seguito si riporta espressamente il comunicato stampa del Governo sul provvedimento.
Le ragioni della nuova direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello qualitativo della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate.
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l’attività dei revisori dei conti, dall’accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.
Si conferma l’assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell’economia e delle finanze e Consob, le due Autorità con responsabilità in materia di revisione legale.
Per l’accesso alla professione di revisore legale dei conti si conferma il tirocinio della durata triennale, con la possibilità che sia svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro MIUR-MEF. L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale deve essere bandito almeno una volta l’anno.
Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo l’obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso per rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni.
Vengono resi più stringenti i principi di indipendenza e obiettività e si stabilisce il divieto di ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall’ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione.
In caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale sono previste sanzioni che vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione legale della società di revisione o del responsabile dell’incarico.