L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la relazione finale sugli standard tecnici in ambito MIFID II, che spiegano come le imprese di investimento dovrebbero stabilire le loro politiche di esecuzione degli ordini e valutarne l’efficacia.
Il nuovo art. 27, par. 10 della MiFID II (come modificato dall’art. 1, par. 4, lett. e) della Direttiva di revisione della MiFID II), ha incaricato ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifichino i criteri per stabilire e valutare l’efficacia delle politiche di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento, tenendo conto se gli ordini sono eseguiti per conto di clienti al dettaglio o professionali.
Nella bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) di ESMA specifica in particolare le regole, con l’obiettivo di migliorare l’esecuzione degli ordini delle imprese di investimento e di promuovere la protezione degli investitori.
Gli RTS includono requisiti relativi:
- alla definizione della politica di esecuzione degli ordini di un’impresa di investimento, che comprende:
- la classificazione degli strumenti finanziari in cui le imprese eseguono gli ordini dei clienti
- la selezione delle sedi per la politica di esecuzione degli ordini
- alle procedure e ai criteri dell’impresa di investimento, per monitorare e valutare regolarmente l’efficacia dei suoi dispositivi di esecuzione degli ordini e della sua politica di esecuzione degli ordini
- all’esecuzione da parte dell’impresa di investimento degli ordini dei clienti attraverso la negoziazione per conto proprio
- alle modalità con cui l’impresa di investimento deve gestire istruzioni specifiche del cliente.