Con Comunicazione del 23 dicembre 2014 n. 0098233 la Consob ha fornito ulteriori chiarimenti sulle proprie precedenti Comunicazioni n. 0023665 e n. 0057066 interpretative dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010 relativamente all’indipendenza dei revisori dei conti dei cosiddetti “enti di interesse pubblico” (EIP) e sulla durata dei relativi incarichi.
L’intervento della Consob si è reso necessario a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Ue il 3 settembre scorso per calcolare la decorrenza della durata di un incarico di revisione di un ente che assuma lo status di EIP. In particolare, la Commissione Ue ha specificato come non abbiano rilevanza gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell’ente in questione prima che esso acquisisca lo status di EIP. Pertanto, il conteggio della durata massima dell’incarico (pari a nove esercizi per le società di revisione e a sette esercizi per i revisori legali) inizierà a decorrere dal momento dell’acquisizione di tale status.
Nel tradurre tale principio in ambito nazionale, la Consob ha chiarito come non debba più considerarsi applicabile il punto 2.2 della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio scorso, in cui si raccomandava alle società che acquisiscono lo stato di EIP, di procedere ad una “trasformazione” dell’incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010. Ne deriva che, allo stato attuale, al momento dell’acquisizione dello status di EIP, è possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di durata novennale .
Per gli EIP che avessero già effettuato la “trasformazione” degli incarichi di revisione tra la data di emanazione della Comunicazione n. 0057066 (luglio 2014) e la data della nuova Comunicazione Consob (dicembre 2014), sarà possibile riallineare, nella prima assemblea utile, la durata dell’incarico conferito , alla nuova durate consentita, novennale, (calcolando la stessa dal momento dell’acquisizione dello status di EIP).
Con riguardo invece agli altri incarichi di revisione sempre conferiti da EIP ai sensi dell’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010 ma diversi da quelli conseguenti ad un cambio di status – da “non EIP” a “EIP” – , la Commissione, tenuto conto delle possibili evoluzioni della disciplina della materia a livello nazionale, ha ritenuto di confermare l’impostazione della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014. In particolare, per tali incarichi, la Consob raccomanda di adottare specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed EIP in tutti i casi in cui il rapporto revisore /ente faccia seguito – senza soluzione di continuità – ad incarichi svolti nel periodo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.39/2010. Dovranno inoltre essere comunicate alla Consob le iniziative adottate in merito.