Con Comunicazione 27 marzo 2014 n. 0023665 la Consob ha emanato alcuni chiarimenti in ordine al regime di indipendenza per i revisori dei c.d. enti di interesse pubblico (ovvero società quotate, banche, assicurazioni, intermediari e altri soggetti economici rilevanti per il mercato).
In particolare, la Comunicazione fornisce un orientamento interpretativo all’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che “L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.”.
Secondo la Consob, tale norma deve essere interpretata nel senso che osta al conferimento di un incarico novennale – durata predeterminata in via inderogabile dalla legge – il pregresso svolgimento di incarichi di revisione legale da parte della medesima società, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
La Comunicazione precisa che, al fine di consentire un progressivo allineamento del mercato al nuovo orientamento interpretativo della norma in questione, nei casi in cui enti di interesse pubblico abbiano conferito il mandato novennale ai sensi del D.Lgs. n.39/2010 al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione legale, è opportuno interrompere il suddetto mandato una volta conclusa l’attività di revisione, in corso, del bilancio relativo all’esercizio 2014, ovvero, qualora successivo, del bilancio relativo all’esercizio in cui la durata dell’incarico, tenendo conto anche degli incarichi di revisione legale già svolti in precedenza, avrà raggiunto complessivamente il termine di nove anni.
Analoghi principi devono applicarsi per il caso in cui l’incarico debba essere (o sia già stato) conferito ad un revisore legale persona fisica con riferimento al diverso limite di sette esercizi di cui all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.39/2010.