In tema di società di persone, all’amministratore revocato fa capo la legittimazione alla presentazione dell’istanza di fallimento dell’ente, posto che l’art. 2274 c.c. – nel prevedere che, avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla liquidazione – esplicita l’applicabilità del principio generale della “prorogatio” dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato “in parte qua” la pronuncia di merito, che nel ritenere la sussistenza della legittimazione all’istanza per la dichiarazione di fallimento dell’amministratore revocato in forza di un lodo arbitrale, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2266 c.c.).
(Massima Ufficiale)