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Giurisprudenza

Revoca dell’amministratore: esclusa la devoluzione agli arbitri

16 Settembre 2011

Cassazione Civile, Sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la liceità della clausola compromissoria avente ad oggetto la devoluzione ad un arbitrato irrituale delle questioni relative alla revoca dell’amministratore della società (nel caso di specie, una società in accomandita semplice).

Richiamando i propri precedenti (Cass. civ., sezione 1^, n. 3772 del 23 febbraio 2005), la Suprema Corte ricorda come, in linea generale, le controversie in materia societaria possano formare oggetto di compromesso, con l’eccezione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Secondo lo stesso orientamento (Cass. civ., sezione 1^, n. 3772 del 23 febbraio 2005), tale area di indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.

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