In tema di onere della prova circa il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno per la revoca anticipata dalla carica, grava sulla società, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il venir meno del diritto al risarcimento del danno, anche nell’ipotesi in cui il patto di pagamento di una “indennità” sia stato convenzionalmente assunto dalla capogruppo, che alleghi l’insussistenza del suo obbligo in ragione della cessione della società controllata ad altra, costituente un diverso aggregato di interessi economici.
Non è integrata la giusta causa di revoca dell’amministratore di società dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, quale la decisione della capogruppo di trasferire le azioni della controllante ad altra società del gruppo, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore.