In materia di revoca dell’ammissione al concordato preventivo nel corso della procedura, integra atto di frode ai sensi dell’art. 173 L. fall. il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati in ordine a operazioni suscettibili di assumere rilievo per il soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento, quale certamente è un’operazione di scissione patrimoniale realizzata dal debitore che sia già insolvente.