Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha confermato la revoca di un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca in quanto, dai documenti prodotti, non poteva in alcun modo desumersi quale fosse l’entità della somma ingiunta a titolo di interessi, e quale fosse l’importo ingiunto a titolo di sorte capitale, al fine del dovuto riscontro circa l’eventuale inclusione, in detti importi, di interessi a tasso extralegale e/o di interessi anatocistici.
La Suprema Corte ha pertanto ritenuto che la banca non abbia assolto all’onere probatorio di indicare l’entità delle proprie pretese.