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Flash News

Revoca del riallineamento dell’avviamento e remissione in bonis

27 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 286/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla revoca  della  disciplina  fiscale  del  riallineamento  dell’avviamento, con particolare riferimento alla remissione in bonis.

L’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la facoltà di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio, conosciuto come “riallineamento“.

La normativa applicabile prevede la deducibilità delle quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali, effettuabile in misura non superiore a un cinquantesimo dell’importo per ciascun periodo d’imposta, e la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento del 29 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini per l’esercizio della revoca.

In particolare, l’articolo 7 del provvedimento prevede che la revoca dei regimi di cui all’articolo 110 deve essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata.

In una successiva risposta ad interpello n. 530, pubblicata il 28 ottobre 2022, è stato ammesso il ricorso alla remissione in bonis anche in ipotesi di revoca di un regime. In questo caso specifico, si trattava del “passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario”, non propriamente “riconducibile a ‘la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali'”, ma comunque “subordinato ad una ‘preventiva comunicazione'”.

Si è valorizzata la necessità di equità e trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, riconoscendo che la revoca poteva costituire, dal punto di vista soggettivo del contribuente, una soluzione più favorevole da salvaguardare, ove il comportamento tenuto fosse stato coerente con la scelta comunicata in ritardo.

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