Nel procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L. fall. grava sul debitore l’onere di integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità delle parti del piano oggetto di contestazione giudiziale, senza che allo stesso sia dovuta la concessione di un ulteriore termine a difesa per replicare alle determinazioni raggiunte dal commissario giudiziale e depositate all’udienza convocata ai sensi del predetto articolo.