La revoca della carta di debito, per poter essere efficacemente segnalata nella Centrale di Allarme Interbancaria, deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso ossia, quale atto unilaterale recettizio, dev’essere comunicata all’altra parte del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1334 c.c.
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’efficacia della segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria della revoca di una carta di debito che l’intermediario aveva inoltrato senza preventivamente comunicare alcunché al cliente.
Detta revoca della carta di debito (c.d. «bancomat»), come aveva statuito il Tribunale di merito, era conseguenza dell’estinzione del relativo rapporto di conto corrente che la Banca aveva provveduto a chiudere nel dicembre 2012 poiché, da più di un anno, il conto non riportava movimentazioni e risultava in passivo. Sulla base della normativa che regola le segnalazioni nella Centrale di Allarme Interbancaria (L. 360/1990 e Reg. Banca Italia 29 gennaio 2002) il Tribunale aveva rilevato che non sussisteva a carico dell’Istituto finanziario alcun obbligo di preavviso della revoca al correntista.
Il titolare della carta di debito ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione della normativa disciplinante le modalità di segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) nonché del canone generale di buona fede. Con entrambi i motivi il cliente insisteva sulla necessità che la segnalazione di revoca della carta di debito alla C.A.I. venisse preceduta da una comunicazione al cliente.
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal titolare della carta di debito, rilevando che la revoca della carta di debito altro non consiste che nel recesso dell’intermediario dal rapporto di servizio di pagamento in essere con l’utilizzatore della carta: l’autorizzazione all’utilizzo della carta di debito viene infatti concessa sulla base di un patto tra intermediario e cliente. Ne consegue che la revoca della carta di debito, per poter essere efficacemente iscritta nella C.A.I., deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso ossia, quale atto unilaterale recettizio, dev’essere comunicata all’altra parte del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1334 c.c. Non avendo quindi l’intermediario provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito, la revoca è risultata inefficace così come la conseguente segnalazione inoltrata dalla Banca.