Con sentenza n. 19108 del 06 novembre 2012 la Cassazione affronta un’ipotesi di revoca di alcune rimesse eseguite sui due conti correnti, uno c.d. conto operativo e l’altro c.d. conto anticipi.
Nello specifico, oggetto di revoca erano le due seguenti operazioni di segno contrario:
1. la prima, con cui era stata versata sul conto anticipi una somma pari al saldo passivo dello stesso conto in quel momento, con addebito sul conto operativo;
2. la seconda, con cui era stato operato un versamento sul conto operativo, prelevandolo dal conto anticipi, il cui saldo, già azzerato con la precedente operazione, era andato in passivo dello stesso importo.
Secondo il giudice di merito, la prima operazione costituiva pagamento di effetti rimasti insoluti alla scadenza, mentre la seconda, avendo ridotto il passivo del conto operativo, doveva ritenersi solutoria.
Diversamente la Cassazione, in accoglimento al ricorso promosso dalla banca, ha ritenuto che nella fattispecie non si configurasse alcuna ipotesi di giroconto, nè a favore di conto passivo e neppure di conto attivo, ma di operazione meramente contabile, che aveva lasciato inalterata la complessiva esposizione debitoria della società, essendo entrambi i conti passivi, e tali essendo rimasti all’esito delle due operazioni, che erano state preliminari al passaggio dei saldi negativi sull’unico conto in sofferenza.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca, posto che, come ricorda la Corte, la revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell’esistenza di un pagamento eseguito dal correntista o da terzi, e accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del suo credito nei confronti del correntista.