La Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 1807 del 28 gennaio 2013) ha affermato che la revoca dell’ipoteca non comporta necessariamente l’esclusione dell’ammissione al passivo del mutuo.
Tale esclusione si impone necessariamente nell’ipotesi di simulazione del contratto, mentre l’ammissione al passivo è compatibile con la revoca dell’ipoteca qualora attraverso il mutuo sia stato realizzato un negozio indiretto che ha comportato comunque la reale erogazione della somma oggetto del mutuo che, se revocato, comporterebbe comunque la necessità di restituzione della somma mutuata • alla banca sia pure in moneta fallimentare.