Qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire – attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi nelle casse della banca mutuante – una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, risulta individuabile il “motivo illecito” perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti. Tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario.
Nel caso in esame una banca ricorreva nei confronti di una procedura fallimentare in quanto il Tribunale competente, confermando la decisione del giudice delegato, non aveva ammesso al privilegio ipotecario il credito vantato dalla stessa.
La ricorrente lamentava che l’utilizzo secondo una “prassi distorta” del mutuo ipotecario, vale a dire l’accensione dello stesso al fine sostanziale di sostituire con un credito assistito da garanzia reale un credito chirografario (non risultando lo stesso funzionale né all’acquisto di un immobile o a qualsiasi altra operazione avente a oggetto il bene costituito in garanzia), non implichi la sanzione della nullità virtuale, essendo la stessa piuttosto rimediabile con lo strumento tipico della revocabilità.
L’accoglimento del motivo di ricorso da parte della Suprema Corte nell’ordinanza in esame conferma un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 17650/2012; Cass. Civ. 3955/2016).