Con la sentenza di esame, la prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Didone, Rel. Di Virgilio) si è nuovamente espressa, tra le altre cose, in materia di revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia di somme erogate a valere su un mutuo fondiario e in funzione del ripianamento di una pregressa esposizione chirografaria.
In particolare, la Cassazione, riepilogando l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che ove il mutuo ipotecario venga stipulato con la finalità di ripianare una pregressa esposizione chirografaria, l’operazione è astrattamente revocabile ai sensi dell’art. 67 l. fall. giacché volta ad estinguere il debito precedente con mezzi anormali, come anche sono revocabili le rimesse effettuate con le somme concesse nuovamente dalla banca in quanto abbiano effetti solutori del debito pregresso.
In aggiunta a quanto precede, il Supremo Collegio ha però chiarito che il discrimen tra operazione revocabile e non risiede nella circostanza che al rifinanziamento segua o meno l’erogazione di nuova liquidità “funzionale non solo […]all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria, tutelando la banca mediante un’ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma a rimodulare […]l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti”, di talché l’operazione, non preordinata esclusivamente ad estinguere la pregressa obbligazione ma ad un diverso apprezzamento del rischio di credito, “si conforma alla sua funzione economica istituzionale munendo l’impresa di nuove risorse suscettibili di rifinanziarla […]in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto e, per questo, nuovo”.