Il mutuo ipotecario stipulato al fine di estinguere una pregressa esposizione chirografaria, senza un’effettiva messa a disposizione di nuova liquidità da parte della banca, non è da considerarsi negozio simulato, bensì indiretto e revocabile ex art. 67 l.fall. in quanto modalità anomala di adempimento del debito preesistente (come da giurisprudenza di legittimità consolidata).
Le varie fattispecie di finanziamento nella crisi d’impresa (disciplinate rispettivamente dagli artt. 182-bis, 182-quater e 182-quinquies, l. fall.) si distinguono dall’operazione ora delineata nella misura in cui presuppongono l’erogazione di nuova liquidità da parte della banca finalizzata alla ristrutturazione della complessiva posizione debitoria dell’imprenditore, con conseguente rischio di credito autonomo e ulteriore rispetto a quello del finanziamento originario (che giustifica la concessione di un’ulteriore garanzia).
Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’istituto di credito che era non era stato ammesso al passivo fallimentare sulla base natura “simulata” e/o nullità e/o comunque revocabilità ai sensi dell’art. 67 l. fall. del mutuo ipotecario finalizzato alla mera estinzione di debiti già esistenti. Il Collegio, tuttavia, non solo ha sconfessato la tesi della natura simulata e/o della nullità del negozio, ma ha ritenuto la motivazione non sufficientemente adeguata alla luce del caso concreto – nel quale l’importo pattuito era stato concretamente messo a disposizione del debitore nell’ambito e prevedeva una rimodulazione delle rate – e della disciplina dei finanziamenti prededucibili.