Al fine di escludere la revocabilità delle rimesse affluite su conto corrente scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la prova di coeve e prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.