In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti, non già quali scritture contabili dell’impresa, a norma dell’art. 2709 cod. civ., bensì a norma dell’art. 1832 cod. civ., richiamato dall’art. 1857 cod. civ., cioè con riguardo all’effettività e alla completezza delle operazioni annotate, con la conseguenza che non si tratta di scritture contabili ex art. 2214-2217 cod. civ. e non trova dunque applicazione il principio della inscindibilità del loro contenuto.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12