L’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ad un procedimento per la reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, dall’altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia incidenza al riguardo la circostanza che l’importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso.
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