La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale – a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita – alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell’art.67 comma 1 n.2 legge fallimentare, anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.