La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, la mancata indicazione dei singoli versamenti di cui si chiede la revoca non comporta l’indeterminatezza dell’oggetto e del titolo della domanda, per la cui individuazione risulta sufficiente l’indicazione del conto corrente sul quale le rimesse sono affluite e dell’arco temporale in cui sono state effettuate, eventualmente accompagnata dalla precisazione del loro importo complessivo, che costituisce la somma di cui si chiede la restituzione.
Nel caso di specie la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che l’indicazione del numero del conto corrente bancario sul quale erano affluite le rimesse di cui era stata chiesta la revoca, la determinazione dei periodi di tempo nei quali le stesse erano comprese e la precisazione che la domanda si riferiva a tutte le rimesse effettuate su quel conto nei predetti periodi, unitamente all’enunciazione, almeno per uno di essi, dell’importo complessivo delle rimesse ritenute revocabili, costituissero elementi sufficienti a consentire alla banca l’individuazione dell’oggetto della domanda, soprattutto in ragione del fatto che quest’ultima era in possesso di tutta la documentazione relativa al conto corrente.