Ai fini della determinazione del carattere sproporzionato dell’atto a titolo oneroso compiuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 67 co. 1 n. 1 l. fall la Suprema Corte, nel caso di specie, ha rimarcato come il Giudice sia tenuto a verificare il “rapporto tra l’insieme di quanto dato e/o promesso dal soggetto di poi fallito e quanto, nel complesso, ricevuto in cambio”. In sostanza, l’esame riguarderà l’eventuale disequilibrio sostanziale delle attribuzioni patrimoniali fra il fallito e il contraente in bonis.
Gli Ermellini hanno, inoltre, evidenziato come la sussistenza di un’ipoteca sul bene oggetto di revocatoria fallimentare incida evidentemente – diminuendolo – sul valore da assegnare al bene oggetto di compravendita. Pertanto, ai fini della determinazione della sproporzione fra prestazioni, si dovrà tenere conto del minor valore di mercato del bene immobile gravato da ipoteca all’atto della cessione, non avendo alcun rilievo l’estinzione del credito ipotecario intervenuta successivamente.