In tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato – con provvedimento ex post dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il carattere non già di presunzione iuris et de iure, bensì di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi, quoad probationem, da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., attraverso una compiuta ed approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta. Sul piano della distribuzione dell'onere della prova, ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può, si, assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall'onere di una ulteriore e più analitica dimostrazione del thema probandum, ma senza che ciò esima il giudicante dall'obbligo di una attenta e complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa trovare ampio spazio ed adeguata rilevanza (qualora i protesti non siano riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria) il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, in pejus del protesto di cambiali), l'ammontare di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale del medesimo